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LEGGE 24 gennaio 1958, n. 101

Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale.

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Testo in vigore dal: 23-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I velocipedi debbono essere muniti:
    a)  per  la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta
ed efficace;
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o
gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a
luce  riflessa  rossa.  Inoltre  i  pedali  debbono  essere muniti di
dispositivi a luce riflessa arancione.
  Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma
non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni
sportive.