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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 19-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato  l'esercizio  di  case  di prostituzione nel territorio
dello   Stato  e  nei  territori  sottoposti  all'amministrazione  di
autorita' italiane.