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LEGGE 24 gennaio 1958, n. 18

Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a
compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami
di   Stato   negli   istituti  medi,  spetta,  quanto  al  viaggio  e
all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da
loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 gennaio 1958

                               GRONCHI

                                                 ZOLI - MEDICI - MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA