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LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

Norme per la concessione di ricompense al valore civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-2-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  ricompense  al valor civile sono istituite per premiare atti di
eccezionale  coraggio  che  manifestano  preclara virtu' civica e per
segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.