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LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 26-5-2000
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Servizi di distribuzione e vendita
dell'Amministrazione dei monopoli)

  I  servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono
disimpegnati da:
    a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
    b) Depositi;
    c) Sezioni vendita dei depositi;
    d) Magazzini di vendita;
    e) Rivendite.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115)). ((13))
  I  depositi,  le  sezioni  vendita  ed  i magazzini di vendita sono
istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.
  Le  rivendite  sono  istituite  e soppresse con provvedimenti degli
Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.
  I  depositi,  le  sezioni  vendita,  i  magazzini  di  vendita e le
rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.
  Per  quanto  concerne  l'approvvigionamento  dei  generi le sezioni
vendita,   i   magazzini   di   vendita   e  le  rivendite  dipendono
rispettivamente  dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita
cui sono aggregati.
  Il   regolamento   stabilisce   le  attribuzioni  amministrative  e
contabili  dei  funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali,
al   depositi   ed   alle   sezioni   vendita,  nonche'  le  relative
responsabilita'.
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.P.R.  7  febbraio  2000,  n.  115  ha disposto (con l'art. 1)
l'abrogazione  del  comma  2 del presente articolo "A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6".