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LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1028

Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1961)
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Testo in vigore dal: 21-12-1961
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((L'articolo  98  della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito
dal seguente:
  "  I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere,
in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
    a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto
di elementi risultanti dallo stato di servizio;
    b)  vi  sia  stato  errore  nel calcolo della pensione, assegno o
indennita',   nell'applicazione   delle   tabelle   che  stabiliscono
l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';
    c)  siano  stati  rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del
decreto;
    d) la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato
emesso sulla base di documenti falsi.
  Nei  casi  di  revoca  per  dolo,  la soppressione della pensione o
dell'assegno  ha  effetto  dal  giorno della concessione; negli altri
casi,  la  soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della
denuncia  al  Comitato  di  liquidazione ai sensi dell'art. 110 della
presente legge.
  Agli   effetti   dell'applicazione   del   presente  articolo,  gli
interessati  gia'  provvisti  di pensione o di assegno e quelli per i
quali  siano  gia'  eseguiti  accertamenti  sanitari  potranno essere
sottoposti  a  nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a
revoca  ed  a  riduzione  della  pensione  o  dell'assegno  e' sempre
necessario  il  parere  della  Commissione medica superiore di cui al
successivo articolo 104, previa visita diretta.
  A  chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle
visite  di  cui  al  precedente  comma  o  non  si presenti nel tempo
assegnatogli,  la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno
essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
  Il   miglioramento   clinico   conseguito   per   cure   effettuate
dall'invalido  successivamente  all'ammissione  vitalizia  al diritto
pensionistico   di   guerra   non   puo'  mai  costituire  motivo  di
modificazione  del  trattamento  di  pensione,  ne'  di  riduzione  o
soppressione   di  assegni,  salvo  quanto  disposto  dal  precedente
articolo  44  per  i  casi di revoca o sospensione del trattamento di
incollocabilita'".))