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LEGGE 31 ottobre 1957, n. 1009

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1
luglio  1957  al  30  giugno  1958,  in  conformita'  dello  stato di
previsione annesso alla presente legge.