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LEGGE 9 ottobre 1957, n. 975

Norme sulla previdenza marinara.

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Testo in vigore dal: 13-11-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante  iscritto
alla Gestione  speciale  della  Cassa  nazionale  per  la  previdenza
marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 
1595, puo' chiedere il riconoscimento di tutto il  servizio  prestato
anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione  presso
le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati  nonche'  presso
le societa' di navigazione contemplate dall'art. 1 del regio  decreto
16 settembre 1937, n. 1842. 
  La facolta' di cui sopra, dovra' essere fatta  valere  in  costanza
del rapporto di lavoro potra' altresi' essere  esercitata  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge  da  coloro
che alla predetta data abbiano gia' risolto il rapporto  d'impiego  o
dai loro superstiti. 
  Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di  servizio,  avranno
decorrenza dal primo del mese successivo a  quello  di  presentazione
della domanda; la decorrenza predetta si applica anche  alle  domande
pervenute  alla  Cassa   nazionale   per   la   previdenza   marinara
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  La somma da versare per il riscatto sara' ragguagliata alla riserva
matematica  relativa  ai  periodi  da  riconoscere  calcolata   sulla
retribuzione massima  prevista  dall'art.  5  del  regio  decreto  16
settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente  al  31
luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione
della domanda di riscatto, entro i limiti  del  massimale  vigente  a
tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952. 
  L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma  del  presente
articolo comporta l'integrale trasferimento  alla  Gestione  speciale
dei contributi eventualmente versati,  limitatamente  al  periodo  di
servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                       ZOLI - GUI - CASSIANI - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA