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LEGGE 17 agosto 1957, n. 848

Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2014)
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Testo in vigore dal: 30-10-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione  e'  data  allo  Statuto  delle  Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal  14
dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite. 
((1)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n.  238  (in
G.U.  1a  s.s.  29/10/2014,  n.45)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del presente  articolo  "limitatamente  all'esecuzione
data all'art. 94 della  Carta  delle  Nazioni  Unite,  esclusivamente
nella parte in cui obbliga il  giudice  italiano  ad  adeguarsi  alla
pronuncia  della  Corte  internazionale  di  giustizia  (CIG)  del  3
febbraio 2012, che gli impone di negare la propria  giurisdizione  in
riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in  crimini
di guerra e contro l'umanita', lesivi di  diritti  inviolabili  della
persona".