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LEGGE 13 agosto 1957, n. 798

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia.

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Testo in vigore dal: 24-9-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello
stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio
finanziario   1954-55,  per  la  costruzione,  a  cura  dello  stesso
Ministero,  di  caserme  per  le forze di polizia nelle localita' che
saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e
dei lavori pubblici.