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LEGGE 15 luglio 1957, n. 587

Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere.

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Testo in vigore dal: 11-8-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da  parte
di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto  dalla  ditta  estera
venditrice, l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno  1940,
n. 762, e' stabilita nella misura dell'uno per cento. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 15 luglio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                            ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI 
                                                             CASSIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA