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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 528

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

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Testo in vigore dal: 28-7-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto della Universita'  commerciale  "L.  Bocconi"  di
Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato
con i regi decreti 2 dicembre 1928, n. 3108 e  21  ottobre  1940,  n.
1590 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27  luglio  1947,
n. 1226; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' commerciale  "L.  Bocconi"  di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
  Art. 7. - Il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente  "Il  ruolo
organico dei professori di materie fondamentali comprende tre  posti.
Ai professori  di  ruolo  spetta  il  trattamento  economico  che  e'
attribuito ai professori  universitari  di  ruolo  statali  provvisti
della medesima anzianita' di servizio". 
  Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
economia e commercio e' aggiunto quello di: 
    10) "Storia delle dottrine economiche". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 marzo 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                                ROSSI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1957 
  Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 172. - CARLOMAGNO