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LEGGE 25 aprile 1957, n. 411

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.

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Testo in vigore dal: 2-7-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  generale  relativo  alla  regolamentazione  economica  dei
trasporti  stradali  internazionali,  con  annessi  Capitolo d'oneri,
Protocolli  addizionale  e  di  firma, concluso a Ginevra il 17 marzo
1954.