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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1957, n. 347

Sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

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Testo in vigore dal: 13-6-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; 
  Veduto il regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  numero  2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; 
  Veduto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185; 
  Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; 
  Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 609; 
  Veduto l'art. 87 della Costituzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quelli per il tesoro e per  il  commercio
con l'estero; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il corso di studi nelle sezioni specializzate per il commercio  con
l'estero  presso  gli  Istituti   tecnici   commerciali   ha   durata
quinquennale.