stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 aprile 1957, n. 279

Adeguamento di pensioni straordinarie.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 23-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le pensioni straordinarie, concesse  anteriormente  all'entrata  in
vigore della presente legge, di  importo  inferiore  a  lire  500.000
annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio
1956. 
  Nel caso di godimento di piu' pensioni straordinarie  da  parte  di
uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di  tali
pensioni ai fini del raggiungimento  del  predetto  importo  di  lire
500.000 annue lorde. 
  Le  pensioni  straordinarie  di  cui  ai  precedenti   commi   sono
cumulabili  con  gli  altri  assegni  eventualmente  spettanti   agli
interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.