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LEGGE 17 aprile 1957, n. 278

Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 04/10/2013
Testo in vigore dal: 23-5-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'amministrazione  separata  dei  beni  di  proprieta' collettiva
della  generalita'  dei  cittadini abitanti nel territorio frazionale
provvede  un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla
generalita'  dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle
liste elettorali.
  Il Comitato dura in carica quattro anni.