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LEGGE 17 aprile 1957, n. 269

Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

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Testo in vigore dal: 21-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo annuo concesso dallo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  4
della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore  dell'Istituto  nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito  in  lire  sessanta
milioni per effetto del decreto  Presidenziale  9  ottobre  1951,  n.
1189, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario  1955-56,  a
lire 115.000.000. 
  E'  altresi'  concesso   al   predetto   Istituto   un   contributo
straordinario di lire 55.000.000.