stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 17

Proroga dell'esenzione dal pagamento della Imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 5-3-1957
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47  e  55
del testo  unico  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180,  in  materia  di  cessione  di
quote dello stipendio o del salario da  parte  dei  dipendenti  dello
Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate  al  31
dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art.
47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. 
  Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso
periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi: 
    alle sovvenzioni contro  cessione  di  quote  della  retribuzione
effettuate, ai sensi  dell'art.  20,  punto  sesto,  della  legge  21
novembre 1949, n. 914, e successive  modificazioni,  dalla  Direzione
generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del  tesoro
a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati; 
    ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza  e
previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio
1952, n. 38; 
    ai  crediti  concessi  dal  Comitato  interministeriale  per   le
provvidenze agli statali in attuazione del regio decreto  legislativo
17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                    SEGNI - ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO