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LEGGE 3 febbraio 1957, n. 16

Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-3-1957
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La denominazione di "usciere di conciliazione" contenuta in leggi e
regolamenti e' sostituita da quella di "messo di conciliazione".