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LEGGE 25 gennaio 1957, n. 13

Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.

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Testo in vigore dal: 5-3-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per  la  risoluzione  delle
controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n. 
330, sostituito in virtu' dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 443, la lettera f) e' ulteriormente sostituita come segue: 
  "f) il direttore  generale  della  tutela  economica  dei  prodotti
agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti (i osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                  SEGNI - ANDREOTTI - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO