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LEGGE 13 febbraio 1957, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200 a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

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Testo in vigore dal: 16-2-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n.  1363,
concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo  di
gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex
200-a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la
riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per
la stampa di giornali e di altre  pubblicazioni  periodiche,  con  la
seguente modificazione: 
  "All'art. 2 si sostituiscono le parole: "non oltre il  31  dicembre
1958" con le parole: "non oltre il 31 dicembre 1957"". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 febbraio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                           SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI 
                                                   - COLOMBO - ZOLI - 
                                                 CORTESE - MATTARELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO