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LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1559

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-2-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e'
sostituito dai seguenti:
  "Chiunque  intende  pubblicare  notizia  dei protesti cambiari deve
fare  riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma,
indicando gli estremi di tale pubblicazione".
  "Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma
e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello stato sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                               SEGNI - CORTESE - MORO
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO