stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2019)
nascondi
vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 7-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
     PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 
                                                               ((17)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  24  gennaio  -  27  febbraio
2019, n. 24  (in  G.U.  1ª  s.s.  6/3/2019,  n.  10),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27  dicembre
1956, n. 1423 (Misure di  prevenzione  nei  confronti  delle  persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'),  nel  testo
vigente  sino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), nella  parte  in  cui  consente  l'applicazione
della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale  di
pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche
ai soggetti indicati nel numero 1)".