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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2019)
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Testo in vigore dal: 15-1-1957
al: 31-12-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Possono essere diffidati dal questore:
    1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;
    2)  coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici
illeciti;
    3)  coloro  che,  per  la  condotta  e  il  tenore di vita, debba
ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di
delitti  o  con  il  favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui
abbiano  dato  luogo,  diano  fondato  motivo  di  ritenere che siano
proclivi a delinquere;
    4)  coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a
favorire  o  sfruttare  la prostituzione o la tratta delle donne o la
corruzione  dei  minori,  ad  esercitare  il  contrabbando, ovvero ad
esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o
ad agevolare dolosamente l'uso;
    5)  coloro  che  svolgono  abitualmente altre attivita' contrarie
alla morale pubblica e al buon costume.
  Il  questore  ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta,
avvertendole  che,  in  caso contrario, si fara' luogo alle misure di
prevenzione di cui agli articoli seguenti.