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LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1239

Provvedimenti a Favore dell'Associazione vittime civili di guerra.

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Testo in vigore dal: 24-11-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Associazione  nazionale  vittime civili di guerra, eretta in ente
morale  con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, e' dotata
di  personalita'  giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla
vigilanza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva
i bilanci.