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LEGGE 31 luglio 1956, n. 1037

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1957)
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Testo in vigore dal: 13-8-1957
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14
luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli
impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti
a  norma  del  decreto-legge  8  gennaio  1942, n. 5, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - VIGORELLI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: MORO
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  2  agosto  1957,  n. 680, ha disposto (con l'art. 1) che " E'
prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge
31  luglio 1956, n. 1037, per il versamento al Fondo per l'indennita'
agli  impiegati,  da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
dovuti  a  norma  del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1942,  n.  1251, e per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute
nell'art. 4 del decreto medesimo."
Ha  inoltre  disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1
luglio 1957.