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LEGGE 25 luglio 1956, n. 860

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1985)
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Testo in vigore dal: 25-8-1956
al: 7-9-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde
ai seguenti requisiti fondamentali:
    a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di
servizi, di natura artistica od usuale;
    b)  che  sia  organizzata  ed  operi con il lavoro professionale,
anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi
familiari;
    c)  che il titolare abbia la piena responsabilita' dell'azienda e
assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla
sua gestione.
  La  qualifica artigiana di un'impresa e' comprovata dall'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 9.
  Non  costituisce  ostacolo  per  il  riconoscimento  della qualita'
artigiana   dell'impresa   la   circostanza  che  la  stessa  adoperi
macchinari ed utilizzi fonti di energia.
  Essa  puo'  svolgere la sua attivita', purche' non in contrasto con
le  leggi  sul  lavoro,  in  luogo fisso, presso l'abitazione del suo
titolare  o  in  apposita  bottega  o  in  altra  sede  designata dal
committente,  oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia
il sistema della remunerazione.