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LEGGE 8 luglio 1956, n. 706

Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-8-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  15  della  legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' modificato come
segue:
  "Il  rapporto  di  apprendistato  non  fa  cessate per tutta la sua
durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
  All'apprendista  da  considerarsi  capo  famiglia, agli effetti del
testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
spettano  per  le  persone a carico gli assegni familiari a norma del
testo unico predetto".