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LEGGE 22 giugno 1956, n. 586

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 5-7-1956
La  Camera  dei  deputati  ed'  il  Senato  della  Repubblica", hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  sanzioni  pecuniarie  comminate  dalla  legge 1 giugno 1939, n.
1089,  sulla  tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia'
moltiplicate  per  otto  a  norma  del decreto legislativo 21 ottobre
1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
  Tale  aumento  si  estende  all'ammenda  prevista dall'art. 733 del
Codice  penale,  nonche',  per  le  bellezze  naturali  e panoramiche
protette  dalla  legge  29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale.
  Le  norme  della  presente  legge non si applicano alle costruzioni
gia' compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.