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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 550

Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali "Solidarietà Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia" già approvato con decreto 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto 9 novembre 1952, n. 4460.

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Testo in vigore dal: 23-6-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
  Visto  il  proprio  decreto  20 novembre 1948, n. 1677, concernente
approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con
successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto col
Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  regolamento  generale  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1048, n. 1677 nel nuovo testo
recato  dall'art.  1  del successivo decreto Presidenziale 9 novembre
1952, n. 4468, e' sostituito dal seguente:
  "All'esecuzione delle quattro lotterie nazionali:
  "Lotterie  di  Merano", "Lotteria di Agnano", "Lotteria di Monza" e
la  quarta,  che  assume  il  nome  di "Lotteria Italia", provvede il
Ministero  delle  finanze  -  Ispettorato  generale per il lotto e le
lotterie  -  che  per  la  propaganda  delle  manifestazioni e per la
distribuzione  e  la  vendita  dei biglietti, puo' avvalersi anche di
concessionari".