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LEGGE 3 maggio 1956, n. 516

Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

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Testo in vigore dal: 3-7-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'art.  2  del  regio  decreto-legge  1  luglio  1938,  n. 1368,
convertito  in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente
modifiche  all'ordinamento  del Corpo equipaggi militari marittimi, i
commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  numero  globale  dei  capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi
capi  viene  stabilito  annualmente  con lo stato di previsione della
spesa  del  Ministero  della difesa entro il limite massimo del venti
per cento della forza bilanciata.
  Il totale dei sergenti volontari a premio non puo' essere superiore
a duemila.
  Il  totale  dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine
della  ferma  di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio
non puo' essere superiore a millecinquecento".