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LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-6-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Sistema di elezione

  La  Camera  dei  deputati e' eletta a suffragio universale con voto
diretto,   libero   e   segreto,  attribuito  a  liste  di  candidati
concorrenti,  secondo  le  norme  di  cui  alla presente legge e, per
quanto  in  essa  non  previsto,  secondo  le norme del testo unico 5
febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili.
  L'assegnazione  dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione  proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.