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LEGGE 3 maggio 1956, n. 424

Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico.

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Testo in vigore dal: 6-6-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  un  periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente
legge,  possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative
al   potenziamento  dei  servizi  tecnici  del  Demanio  aeronautico,
aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di
lire 100 milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO