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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli Impianti telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
Testo in vigore dal: 1-7-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  12  febbraio  1955,  n. 51, che delega al Governo
l'emanazione  di  norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  contenente  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320,  contenente  norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro in sotterraneo;
  Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  di  prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel
presente  decreto  si  applicano ai lavori di costruzione, esercizio,
manutenzione,  riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a
cui  siano  addetti  lavoratori  subordinati ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
  Le  norme  del  presente  decreto  non  si  applicano ai servizi ed
impianti  gestiti  direttamente  dal  Ministero  delle  poste e delle
telecomunicazioni.