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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 322

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
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Testo in vigore dal: 1-7-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  12  febbraio  1955,  n. 51, che delega al Governo
l'emanazione  di  norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  contenente  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320,  contenente  norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro in sotterraneo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
321,  contenente  norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  di  prevenzione  degli  infortuni e di igiene del lavoro
contenute nei presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano
addetti  lavoratori  subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
    a)  per  le  riprese  dei  film  dalle  imprese  della produzione
cinematografica  e  da  quelle  che  gestiscono  teatri  di posa, ivi
comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie
in  genere  e  le  relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in
teatri di posa che in esterno;
    b)  agli  stessi  lavori di cui alla precedente lettera a) svolti
dalle imprese della ripresa televisiva.