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LEGGE 9 aprile 1956, n. 306

Collocamento in congedo, per motivi di studio, degli assistenti universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-5-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fra  gli  assegni  il cui godimento comporta, ai sensi dell'art. 9,
comma  secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale
risulta   modificato  con  la  legge  24  giugno  1950,  n.  465,  la
sospensione  del trattamento economico nei confronti degli assistenti
a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o
scientifiche,  noti  sono  compresi quelli inerenti a borse di studio
per l'estero.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 aprile 1956

                               GRONCHI

                                               SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO