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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1538

Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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  • Articoli
  • Norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni.

    CAPO I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Disposizioni particolari alle case di rieducazione
  • 6
  • 7
  • 8
  • Norme concernenti gli istituti di prevenzione e di pena per adulti

    CAPO I
    Poteri devoluti agli ispettori
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Poteri devoluti ai direttori.
  • 15
  • 16
  • Carceri mandamentali
  • 17
  • Disposizioni comuni e finali
  • 18
  • 19
  • 20
Testo in vigore dal: 17-5-1956
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le  leggi  11  marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343,
concernenti  delega  legislativa  al  Governo  per  l'attribuzione di
funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai
Comuni  e  ad  altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento
amministrativo;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953; n. 150;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la grazia e la
giustizia e con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dei   centri   di  rieducazione  previsti  dall'art.  1  del  regio
decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404, convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge
15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n.
90,  fanno  parte gli istituti di cui all'articolo predetto, ed altri
istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e
giustizia, e aventi le medesime finalita'.
  Il  Ministro per la grazia, e la giustizia puo' con proprio decreto
aggregare   ad   uni   centro   anche  istituti  ubicati  nell'ambito
territoriale di altro distretto di Corte d'appello.