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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1537

Norme per l'espletamento degli esami a ragioniere capo (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza.

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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-5-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
  Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 22 della legge 25 gennaio 1940, n. 4;
  Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  esami  di  concorso per la nomina a ragioniere capo (gruppo A,
grado  8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di
finanza  hanno  luogo in Roma e consistono in quattro prove scritte e
una orale, secondo il programma allegato al presente decreto, firmato
dal Ministro per il tesoro.
  Per  il  suddetto esame si osservano le disposizioni di cui al capo
VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico
degli  impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' quelle contenute nella parte
seconda  -  capo  III - del regolamento per il personale degli uffici
dipendenti  dal  Ministero delle finanze, approvato col regio decreto
23   marzo   1933,   n.   185,  ed  esteso,  in  quanto  applicabile,
all'Amministrazione  del  tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.