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LEGGE 23 marzo 1956, n. 182

Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003)
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Testo in vigore dal: 21-4-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  I  dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le
firme  dei  dipendenti  funzionari  delle  cancellerie e segreterie e
degli  ufficiali  giudiziari  addetti  ai  rispettivi uffici, apposte
sugli  atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4,
della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
  Le  dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti
sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato
da lui delegato.
  Il  pretore  legalizza  le  firme  dei  giudici  conciliatori e dei
cancellieri  di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie
ed  estratti  di  cui  all'art.  7,  n.  5, lettera a), della legge 3
dicembre 1942, n. 1700.
  Salvo  quanto  disposto nel secondo comma del presente articolo, il
pretore  puo'  delegare  un  cancelliere  della  Pretura per tutte le
legalizzazioni attribuite alla sua competenza.
  Il  procuratore  della Repubblica puo' delegare un segretario della
Procura  per  la  legalizzazione  delle  firme,  apposte  sugli atti,
certificati,  copie  ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera e),
della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.