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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1530

Modificazioni degli articoli 29 e 30 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal: 15-4-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto   il   regio  decreto-legge  9  luglio  1926,  n.  1331,  che
costituisce   l'Associazione   nazionale   per   il  controllo  della
combustione;
  Visti  gli  articoli  29  e 30 del regolamento per l'esecuzione del
regio  decreto-legge  suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio
1927, n. 824;
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.  474,
concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il
Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  29  e  30 del regolamento per l'esecuzione del regio
decreto-legge  9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione
nazionale  per  il  controllo  della combustione, approvato con regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono sostituiti dai seguenti:

  Art. 29. - Il certificato di abilitazione 6 rilasciato dagli uffici
dell'Ispettorato  del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti
dinanzi  ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale e composta:
    1)  da  un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado
non  inferiore  all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'Ispettorato
del  lavoro  nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami,
con funzioni di presidente;
    2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il
controllo  della  combustione,  competente  per  territorio,  o da un
funzionario  della  sezione  stessa  laureato  in  ingegneria  da lui
delegato;
    3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.
  Il  certificato  di  abilitazione  deve  essere conforme al modello
stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Art.  30.  -  Con  decreto Ministeriale sono stabilite le sedi e le
epoche  in  cui  si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le
modalita'  per  l'ammissione  agli  esami,  per  l'espletamento delle
relative  prove,  per  il  rilascio dei certificati e per i gradi dei
certificati medesimi.
  Sono altresi' stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati
e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 15 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - VIGORELLI -
                                                              CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1956
  Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 173. - CARLOMAGNO