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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. 1519

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1956.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-3-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  170  del  testo  unico  delle leggi sul reclutamento
dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,
e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri
alle   famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati  alle  armi,  e
successive modificazioni;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione,
cinquemila  sottufficiali  in  congedo  illimitato  delle  armi e dei
servizi  dell'Esercito  appartenenti ai distretti militari dipendenti
dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano,
Padova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli  e  Palermo,  delle
seguenti classi di leva:
    per  i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia,
classe 1910 e successive;
    per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive.
  Nello  stesso  anno  1956  possono essere richiamati alle armi, per
istruzione,  trentamila  graduati  e  militari  di  truppa in congedo
illimitato  delle  classi  di  leva  1929,  1930,  1931, 1932 e 1933,
appartenenti  alle  categorie  e ai distretti indicati nel precedente
comma.