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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1955, n. 1516

Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

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Testo in vigore dal: 1-3-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma 5°, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  21 novembre 1918, n. 1889, che
approva   il   regolamento   per   la  esecuzione  del  decreto-legge
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450;
  Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460
e  il decreto Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561, che apportano
modificazioni al predetto regolamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per l'agricoltura e foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  101  del  regolamento  per  la esecuzione del decreto-legge
luogotenenziale  23  agosto  1917,  n. 1450, approvato con il decreto
luogotenenziale  21  novembre  1918,  n. 1889, modificato con decreto
Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  membri  dei  Comitati  di  liquidazione  spettano  le seguenti
competenze:
    1)  una medaglia di presenza di L. 2000 per il presidente e di L.
1500 per gli altri membri per ciascuna giornata, di adunanza;
    2)  per  i  membri  i  quali  non  risiedono  nel luogo in cui si
riunisce  il  Comitato  una  indennita'  giornaliera di L. 1000 per i
giorni  di  durata  di  ogni  sessione  e  il rimborso delle spese di
viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.
  Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".