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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1509

Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-3-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
  Visto  il Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda -
Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775,
e  successive  modificazioni di cui al regio decreto 17 ottobre 1941,
n. 1292, al decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, al decreto del
Capo  provvisorio  dello  Stato  11  settembre  1947,  n. 1227, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  limiti  d'importo  indicati nel Regolamento generale dei servizi
postali  (Parte  seconda  -  Servizi  a  danaro), approvato con regio
decreto  30  maggio  1940,  n.  775, e successive modificazioni, sono
modificati come segue:
    a)  il  limite  di  L.  10.000  previsto  dall'art. 10, nel testo
modificato  dall'art. 3 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e
gia' elevato a L. 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 600.000;
    b)  il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, gia' elevato a
L.  200.000  dal  decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 6.000.000;
    c)  il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, gia' elevato a L.
1000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n.
1648, e' ulteriormente elevato a L. 6000;
    d)  i  limiti  di  L.  2000  previsti  dalle  lettere a), b) e c)
dell'art. 121, gia' elevati a L. 30.000 per le lettere a) e b) e a L.
40.000  per la lettera c) dal decreto del Presidente della Repubblica
18  dicembre  1948,  numero  1648,  sono  ulteriormente  elevati a L.
120.000;
    e)  i  limiti  di  L.  1000  previsti  dal  secondo e terzo comma
dell'art.  127, nel testo modificato dall'art. 9 del regio decreto 17
ottobre  1941,  n.  1292,  e gia' elevati a L. 10.000 dal decreto del
Presidente   della   Repubblica  18  dicembre  1948,  n.  1648,  sono
ulteriormente elevati a L. 60.000;
    f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, gia' elevato a L.
50.000  dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948,
n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 120.000;
    g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159,
gia'  elevati  a  L.  10.000, L. 20.000 e lire 50.000 dal decreto del
Presidente   della   Repubblica  18  dicembre  1948,  n.  1648,  sono
ulteriormente  elevati,  rispettivamente, a L. 30.000, L. 60.000 e L.
300.000;
    h)  il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, gia' elevato a L.
10.000  dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948,
n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 30.000;
    i)  il  limite  di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, gia'
elevato  a  L.  5000  dal  decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 30.000;
    l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, gia' elevato a L.
10.000  dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948,
n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 120.000.