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LEGGE 7 febbraio 1956, n. 30

Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1956)
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Testo in vigore dal: 29-2-1956
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma  dell'art.  7  del  regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, e' cosi' modificato:
  "Dei  componenti  effettivi,  cinque  devono  essere presidente del
((Tribunale  superiore  delle acque pubbliche)) o primi presidenti di
Corte   di  appello  o  presidenti  di  sezioni  di  Cassazione,  due
procuratori  generali  di  Corte  d'appello  o  avvocati  generali di
Cassazione,  tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di
grado  equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione
o magistrati requirenti di grado equiparato".
  L'ultimo comma dello stesso articolo e' cosi' modificato:
  "La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno
dei  componenti,  durante  l'incarico,  e'  promosso  o  passa  dalla
carriera giudicante alla requirente o viceversa".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956


GRONCHI
                                                   SEGNI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO