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LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1294

Provvidenze a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

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Testo in vigore dal: 11-1-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  del  tesoro  e' autorizzato a corrispondere all'Ente
Nazionale  Assistenza  Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento
milioni  di  lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli
indennizzi  e  contributi  spettanti all'Ente medesimo, a norma della
legge  27  dicembre  1953,  n.  968,  per  danni  derivanti da eventi
bellici.