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LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1214

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.

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Testo in vigore dal: 31-12-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'art.  4  della legge 29 giugno 1951, n. 489,
riguardante  il  trattamento economico di missione e di trasferimento
dei  dipendenti  statali,  e' modificato, sostituendo alle parole: "i
predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di
viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del
biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
  "I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto
ferroviario a tariffa ridotta".
  Il  quinto  comma  dell'art. 13 della legge predetta e' modificato,
sostituendo  alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al
precedente art. 4", le seguenti:
  "devono risultare dal biglietto ferroviario".