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LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 13/10/2021
Testo in vigore dal: 13-7-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto
nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta
per  le  pensioni  e  gli  assegni  continuativi,  che possono essere
ceduti,  sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici
stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie
relative e non oltre l'importo di queste.
  L'Istituto  ha  diritto  di  trattenere,  sulle pensioni, assegni e
indennita'  da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in
forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209
(in  G.U.  1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1  della  legge  9  novembre 1955, n. 1122
("Disposizioni   varie  per  la  previdenza  e  l'assistenza  attuate
dall'Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani " G.
Amendola  "),  nella  parte  in cui non prevede la pignorabilita' per
crediti  alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute
dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi
limiti  stabiliti  dall'art.  2,  n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n.
256   (in   G.U.   1a   s.s.   12/07/2006   n.   28)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 9 novembre
1955,  n.  1122  (Disposizioni  varie  per la previdenza e assistenza
sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani   "Giovanni  Amendola"),  nella  parte  in  cui  esclude  la
pignorabilita'  per ogni credito dell'intero ammontare della pensione
erogata   dall'Istituto   nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani  "Giovanni Amendola", anziche' prevedere l'impignorabilita',
con  le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della
sola  parte  della  pensione  necessaria per assicurare al pensionato
mezzi  adeguati  alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti
del quinto della residua parte."