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LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-12-1955
al: 25-7-1984
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto
nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta
per  le  pensioni  e  gli  assegni  continuativi,  che possono essere
ceduti,  sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici
stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie
relative e non oltre l'importo di queste.
  L'Istituto  ha  diritto  di  trattenere,  sulle pensioni, assegni e
indennita'  da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in
forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.