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LEGGE 24 ottobre 1955, n. 1076

Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

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Testo in vigore dal: 7-12-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   spesa   di   lire   2.000.000.000  prevista  dall'art.  4  del
decreto-legge  20  novembre  1951,  n. 1184, convertito nella legge 8
gennaio  1952,  n.  7,  concernente  l'assistenza  delle  popolazioni
colpite  dalle  alluvioni del 1951, elevata con legge 25 luglio 1952,
n.  1057,  a  lire  5.000.000.000, viene ulteriormente elevata a lire
8.500.000.000.