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LEGGE 4 agosto 1955, n. 728

Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati.

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Testo in vigore dal: 21-8-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, gli assegni familiari del settore dei
servizi  tributari  appaltati,  comprensivi degli assegni di caropane
stabiliti  dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6
maggio  1947,  n.  563, e successive modificazioni, sono determinati,
per  tutti  gli aventi diritto, nelle misure di lire 4160 mensili per
ciascun  figlio,  lire  2808  per  il coniuge e lire 1430 per ciascun
ascendente.